Molti dubbi interpretativi sono sorti nel momento in cui il Governo Draghi con il Decreto Legislativo 146/2021 decide di fornire precisazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una di queste riguarda l’obbligo di “individuazione” del preposto, specificano che tale figura è imprescindibile nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto (apportando modifiche all’ articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 con il comma 8 bis).
Per chiarire i suddetti dubbi e su richiesta della Camera di Commercio di Modena la Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (prevista dall’ articolo 12 del Decreto Legislativo 81/2008) si è così espressa:
- conferma e ribadisce che l’individuazione di un preposto è sempre obbligatoria nelle attività di appalto o subappalto, anche se il gruppo di lavoratori è ridotto o composto da un solo lavoratore;
- il preposto deve essere sempre fisicamente presente sul luogo di lavoro per poter essere in grado di esercitare effettivamente le sue funzioni e i suoi obblighi di sorveglianza diretta;
- nei casi in cui ci sia un solo lavoratore, le funzioni di preposto devono essere assunte dal datore di lavoro, garantendo in tal modo la supervisione e il rispetto delle norme di sicurezza.
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