Il Piano di Azione Nazionale (PAN) entrato in vigore nel 2014 ha previsto che Regioni e Province autonome provvedano a disciplinare l’uso dei prodotti fitosanitari anche nelle aree frequentate dalla popolazione. Il Veneto ha recepito tale disposizione con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1082 del 30 luglio 2019
Si tratta di una legislazione molto complessa e che allo stato risulta poco conosciuta e soprattutto poco rispettata sia dai cittadini che dagli operatori professionali del settore, in primo luogo dai giardinieri.
L’uso di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione è infatti consentito solo se:
- si è in possesso di apposita deroga approvata dal Sindaco o dall’ Ufficio Tecnico Comunale;
- riportano in etichetta l’autorizzazione al loro uso in parchi, giardini, campi sportivi, ecc.;
- non riportano particolari indicazioni di pericolo (H300, H301, ecc.);
- non contengono sostanze classificate mutagene o cancerogene.
Inoltre in prossimità delle abitazioni, comprese le loro pertinenze quali vialetti, orti e giardini, l’uso dei fitosanitari è vietato a distanze inferiori variabili tra 40 e 30 metri (con specifiche precauzioni tali distanze possono essere ridotte a 10).
Sta di fatto che il rischio di incorrere a denunce per danno ambientale e quindi alle pesanti sanzioni previste dal PAN è molto concreto. Secondo alcuni pareri legali il pagamento di una sanzione corrisponderebbe poi ad una ammissione di responsabilità nell’aver commesso un reato penale.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=400076

