LAVORI DI PICCO IN AGRICOLTURA: ATTENZIONE AGLI APPALTI

Set 9, 2024

In questi giorni stanno iniziando le operazioni di raccolta delle uve, una fase colturale che di norma, in agricoltura, prevede l’impiego di manodopera in misura superiore ai normali standard. È il motivo per cui per il reperimento della necessaria manodopera di sovente si ricorre all’appalto con società o cooperative di servizi.

Perché sia regolare il contratto deve rispondere a quanto previsto dall’articolo 26 del D.L.gs 81/2008; in pratica deve essere accertata l’iscrizione dell’appaltatore alla CCIAA con un codice ATECO corrispondente ai servizi che verranno prestati.

Deve inoltre prevedere alcuni elementi che andranno a caratterizzarne la genuinità quali: l’organizzazione dei mezzi in capo all’appaltatore, il potere organizzativo e direttivo in capo all’appaltatore, il rischio di impresa sempre riferito all’appaltatore e un compenso che in nessun modo dovrà risultare per tariffa oraria.

L’appaltatore deve inoltre sottoscrivere una autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, fornire i dati anagrafici dei lavoratori che verranno impiegati nel contratto di appalto, garantire che durante le lavorazioni sarà presente un preposto abilitato alla vigilanza delle disposizioni legislative.

Teniamo a sottolineare che nei contratti di appalto esiste la responsabilità solidale del committente che fa riferimento alle seguenti discipline:

  • art. 1676 Codice Civile: riguardante gli obblighi solidali per quanto riguarda il profilo retributivo;
  • art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003: solidarietà nell’ambito retributivo, contributivo e assicurativo;
  • art. 26, comma 4, D.lgs. n. 81/2008: risarcimento dei danni riportati dai lavoratori in conseguenza di eventuali infortuni sul lavoro non indennizzati dall’INAIL.