A tutti dovrebbe essere noto che la Legge 215/2021 ha modificato l’originaria definizione di “Preposto” di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 puntualizzando l’obbligo della sua presenza nelle imprese in funzione della sua importanza nel sistema di vigilanza e controllo della sicurezza sul lavoro.
Sorgeva però un dubbio: poteva mai configurarsi la figura di un preposto di se stesso? La Legge 215/2001 non chiariva infatti il caso in cui l’impresa avesse un solo lavoratore e che quindi come potesse in questo caso esercitare il suo ruolo di funzione di supervisione e coordinamento di altri soggetti.
Al fine di poter chiarire il dubbio la Camera di Commercio di Modena avanzava così una istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro. Con l’emanazione dell’interpello 4/2024 la Commissione chiariva che la figura di un preposto è obbligatoria in tutti i contratti di appalto, indipendentemente dal fatto che ad operare sia un solo lavoratore.
Facciamo quindi presente che tutti gli operatori del settore del contoterzismo agricolo dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di formazione per l’ottenimento della qualifica di preposto così come previsto dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008 la cui corretta applicazione trova riferimento, in termini di contenuti e durata, nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Teniamo a precisare che in difetto di quanto sopra i contratti di appalto tra agricoltore e contoterzista non potranno in alcun modo rispettare quanto previsto dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 comportando gravi rischi penali e amministrativi ai committenti.

