In questi giorni stanno iniziando le operazioni di raccolta delle uve, una fase colturale che di norma, in agricoltura, prevede l’impiego di manodopera in misura superiore ai normali standard. È il motivo per cui per il reperimento della necessaria manodopera di sovente si ricorre all’appalto con società o cooperative di servizi.
Perché sia regolare il contratto deve rispondere a quanto previsto dall’articolo 26 del D.L.gs 81/2008; in pratica deve essere accertata l’iscrizione dell’appaltatore alla CCIAA con un codice ATECO corrispondente ai servizi che verranno prestati.
Deve inoltre prevedere alcuni elementi che andranno a caratterizzarne la genuinità quali: l’organizzazione dei mezzi in capo all’appaltatore, il potere organizzativo e direttivo in capo all’appaltatore, il rischio di impresa sempre riferito all’appaltatore e un compenso che in nessun modo dovrà risultare per tariffa oraria.
L’appaltatore deve inoltre sottoscrivere una autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, fornire i dati anagrafici dei lavoratori che verranno impiegati nel contratto di appalto, garantire che durante le lavorazioni sarà presente un preposto abilitato alla vigilanza delle disposizioni legislative.
Teniamo a sottolineare che nei contratti di appalto esiste la responsabilità solidale del committente che fa riferimento alle seguenti discipline:
- art. 1676 Codice Civile: riguardante gli obblighi solidali per quanto riguarda il profilo retributivo;
- art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003: solidarietà nell’ambito retributivo, contributivo e assicurativo;
- art. 26, comma 4, D.lgs. n. 81/2008: risarcimento dei danni riportati dai lavoratori in conseguenza di eventuali infortuni sul lavoro non indennizzati dall’INAIL.

